La società EcoLog Italia S.r.l. è autorizzata dal Ministero dell’ambiente, Sezione Regionale della Calabria, Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le cat. 1, 4 e 5 iscrizione n° CZ4571 all’esercizio dello smaltimento dei rifiuti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non, secondo quanto disposto dall’articolo 212 – comma 5 – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EcoLog Italia S.r.l. opera nello smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali, intermediazione commerciale rifiuti, sia sul mercato nazionale che internazionale, e rappresenta un benchmark di riferimento europeo. La società EcoLog Italia s.r.l. copre la totalità delle filiere dei rifiuti di trattamento, stoccaggio e pretrattamento iniziale, selezione e recupero dei materiali “secchi” (carta, cartone, vetro, plastica e lattine), digestione anaerobica e compostaggio, termovalorizzazione a elevato recupero energetico, discariche, trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi, trattamento per il recupero o lo smaltimento in sicurezza di rifiuti fangosi e polverulenti.

La società offre un servizio “chiavi in mano” a tema ambientale, in grado di soddisfare le richieste di tutti quei clienti, pubblici e privati, che abbiano l’esigenza di risolvere contemporaneamente anche più problematiche di gestione rifiuti, e necessitino di una gamma di soluzioni e interventi ambientali. La EcoLog Italia S.r.l. effettua servizi di consulenza ambientale e tecnico-amministrativa sia per la gestione integrata dei rifiuti, sia per la gestione logistici e di ricerca delle soluzioni di recupero e smaltimento.

La classificazione dei rifiuti

La normativa relativa alla tipologia dei rifiuti da smaltire, classificati ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 2006, ha ripreso la nuova classificazione dei rifiuti già introdotta dall’art. 7 del D. Lgs. n. 22/1997.

Pertanto, attualmente, i rifiuti sono così distinti:

  • secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
  • secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In base allo stesso art. 184, comma 2, sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera (a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera (g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere (b), (c) ed (e).
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera (i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
o) i rifiuti derivanti dalle fosse settiche – spurgo pozzi neri, spurgo reti fognarie, pozzetti stradali.

Sono invece considerati pericolosi, a norma dello stesso articolo 184 , comma 5, i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D, alla parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006, sulla base degli Allegati G, H e I, alla medesima parte quarta.

I rifiuti pericolosi sono soggetti allo smaltimento a spese dei produttori e non possono essere assimilati.

Facendo un passo indietro nel tempo, occorre richiamare il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che classificava i rifiuti nelle seguenti categorie:

  • rifiuti urbani;
  • rifiuti speciali non pericolosi;
  • rifiuti speciali pericolosi.